Regio decreto 1127/1939
Art. 85 — Art
Art. 85. Art. 115, comma dal primo al quarto, del R decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto puo' ordinare che gli oggetti cosi' prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprieta' al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente, sentito, occorrendo, un perito.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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