Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 83
Regio decreto 1127/1939

Art. 83 — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della pa…

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/83parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 83. Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, puo' essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 82 Art. 84 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.