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Regio decreto 1127/1939

Art. 8 — Art. 10 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/8parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 8. (Art. 10 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Entro i limiti ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.

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