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Regio decreto 1127/1939

Art. 43 — Art. 39 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/43parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 43. (Art. 39 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto.

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