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Regio decreto 1127/1939

Art. 4 — Articoli 9 e 20 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/4parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 4. (Articoli 9 e 20 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data di deposito della domanda. Il brevetto dura quindici anni da tale data e non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.

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