Regio decreto 1127/1939
Art. 4 — Articoli 9 e 20 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 4. (Articoli 9 e 20 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data di deposito della domanda. Il brevetto dura quindici anni da tale data e non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 4.
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