Regio decreto 1127/1939
Art. 30 — Art
Art. 30. Art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Se il brevetto completivo sia chiesto per un'invenzione non costituente modificazione dell'invenzione principale, l'Ufficio centrale dei brevetti invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di completivo in domanda di brevetto principale, che avra' effetto dalla data della domanda primitiva. Si applicano, nel caso di ricorso alla Commissione, le disposizioni del precedente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 30.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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