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Regio decreto 1127/1939

Art. 30 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/30parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 30. Art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Se il brevetto completivo sia chiesto per un'invenzione non costituente modificazione dell'invenzione principale, l'Ufficio centrale dei brevetti invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di completivo in domanda di brevetto principale, che avra' effetto dalla data della domanda primitiva. Si applicano, nel caso di ricorso alla Commissione, le disposizioni del precedente articolo.

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