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HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 2
Regio decreto 1127/1939

Art. 2 — Art. 19 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/2parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 2. (Art. 19 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo e' diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche' esso possa formare oggetto di brevetto. Ogni altro prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova in contrario, col metodo o processo che e' oggetto del brevetto.

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