Regio decreto 1127/1939
Art. 2 — Art. 19 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 2. (Art. 19 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo e' diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche' esso possa formare oggetto di brevetto. Ogni altro prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova in contrario, col metodo o processo che e' oggetto del brevetto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 2) la modifica dell'art. 2.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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