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Regio decreto 1127/1939

Art. 100 — Art. 140, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/100parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 100. (Art. 140, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ai titolari dei brevetti, i quali, dopo il 1° giugno 1928, data di entrata in vigore della Convenzione di Unione di Parigi, nel testo dell'Aja, ed entro sei mesi dalla scadenza, abbiano pagato incompletamente o soltanto offerto almeno la prima tassa scaduta, e' concesso di regolarizzare il pagamento delle tasse alle condizioni seguenti: a) che siano pagate, o, ove occorra, integrate, entro tre mesi dalla data, di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, tutte le tasse annuali scadute fino a tale data di pubblicazione; b) che siano pagate, nello stesso termine di tre mesi, le sopratasse nella misura massima prevista per i pagamenti tardivi. Ai pagamenti anzidetti, compresi quelli integrativi, e' applicabile, quanto ad ammontare e modalita', il precedente art. 99.

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