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Regio decreto 1108/1939

Art. 34 — Ufficiale addetto alla segreteria

ELI /it/regio-decreto/1939/06/22/1108/art/34parte di Regio decreto 1108/1939
Art. 34. Ufficiale addetto alla segreteria. L'ufficiale addetto alla segreteria previsto dall'art. 30, coadiuva il segretario-economo in tutte le sue mansioni e cura personalmente l'esecuzione di tutte le pratiche relative alla conservazione e manutenzione del materiale Dirige il personale militare addetto alla segreteria. Dipende dal segretario-economo e lo sostituisce nelle eventuali assenze.

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