Regio decreto 1108/1939
Art. 17 — Tutti gli ufficiali non in s.p.e., residenti fuori Roma, di passaggio per la capitale, con sosta non superior…
Art. 17. Tutti gli ufficiali non in s.p.e., residenti fuori Roma, di passaggio per la capitale, con sosta non superiore a quindici giorni, avranno il diritto di frequentare il Circolo. Pero', se la loro permanenza nella Capitale oltrepassera' i quindici giorni e non superera' i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensili senza pagare la tassa di ammissione; superando i tre mesi dovranno farsi soci.
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