Regio decreto 1279/1939
Art. 8 — Gli amministratori dei Monti durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni qua…
Art. 8. Gli amministratori dei Monti durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori. I membri scaduti sono rieleggibili. Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso, qualora gli Enti fondatori perdano la personalita' giuridica o siano trasformati in Enti di natura diversa da quella originaria, i due membri del Consiglio, la cui nomina e' devoluta, ai sensi della lett. a) dell'art. 5 della legge, agli Enti anzidetti, sono nominati uno dall'Amministrazione provinciale e l'altro dal Consiglio provinciale delle corporazioni, nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui il Monte ha la sede. La nomina degli amministratori, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge, qualora gli Enti fondatori, anche in seguito a fusione, siano due o piu', deve essere compiuta di comune accordo fra gli Enti medesimi. In caso di mancato accordo, la nomina e' fatta dal Prefetto della Provincia in cui il Monte ha la sede.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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