Regio decreto 1279/1939
Art. 63 — La pena pecuniaria preveduta dall'art
Art. 63. La pena pecuniaria preveduta dall'art. 87, comma secondo, e la disposizione del successivo art. 89 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono applicabili, osservate le norme di cui all'art. 90 del medesimo R. decreto, anche agli amministratori dirigenti, liquidatori, commissari o impiegati dei Monti, per la infrazione degli obblighi loro imposti dalla legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, e dal presente decreto. Nei riguardi del Monte a cui appartiene il colpevole si osserva il comma terzo del citato art. 87. La precedente disposizione non si applica, quando si tratta di infrazione anche ad un obbligo imposto dall'anzidetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per la quale dallo stesso R. decreto sia stabilita una sanzione piu' grave.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 63.
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