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Regio decreto 1279/1939

Art. 58 — Le disponibilita' liquide degli Enti indicati nel comma secondo dell'articolo precedente possono essere depos…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/58parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 58. Le disponibilita' liquide degli Enti indicati nel comma secondo dell'articolo precedente possono essere depositate presso i Monti che raccolgono depositi. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 99, commi primo e secondo, del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, i Monti ivi considerati intendono soltanto quelli che raccolgono depositi.

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