Regio decreto 1279/1939
Art. 54 — L'ammontare delle cauzioni dovute, ai sensi dell'art
Art. 54. L'ammontare delle cauzioni dovute, ai sensi dell'art. 12 della legge, dai periti, dai cassieri e dai magazzinieri e' stabilito nel regolamento interno. Le cauzioni devono essere prestate in denaro, in titoli di stato o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o in altri titoli a queste dalla legge equiparati, valutati secondo l'ultimo prezzo di compenso. Quando il valore dei titoli subisce un ribasso di oltre un quinto, deve essere prestato un supplemento di cauzione corrispondente all'ammontare della diminuzione di valore. Le cauzioni sono costituite mediante deposito da effettuare presso l'Ente designato dall'Ispettorato, in via generale o caso per caso. Previa autorizzazione dell'Ispettorato puo' essere eccezionalmente consentito che la cauzione venga prestata mediante ipoteca di primo grado su immobili, il cui valore sia almeno doppio dell'importo della cauzione.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 54.
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