Regio decreto 1279/1939
Art. 49 — Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico
Art. 49. Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico. La data delle aste e le modalita' per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.
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