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Regio decreto 1279/1939

Art. 46 — Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, l'Autorita' giudizi…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/46parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 46. Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, l'Autorita' giudiziaria deve normalmente nominare custode il rappresentante legale del Monte. Quest'ultimo e' tenuto, pero', a presentare le cose stesse ad ogni richiesta dell'Autorita' giudiziaria. Gli organi di polizia giudiziaria, quando procedono, ai sensi dell'art. 222, comma secondo, del Codice di procedura penale, al sequestro delle cose date in pegno, devono redigere processo verbale, rilasciandone copia al Monte.

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