Regio decreto 1279/1939
Art. 44 — Le Cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura del Monte contro i rischi dell'incendio e della c…
Art. 44. Le Cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura del Monte contro i rischi dell'incendio e della caduta o fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
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