Regio decreto 1279/1939
Art. 32 — Fermo quanto e' preveduto nell'art
Art. 32. Fermo quanto e' preveduto nell'art. 27 della legge, i Monti che ricevono depositi possono compiere, qualora sia consentito dallo statuto, altre operazioni di investimenti di fondi, purche' rientrino nella natura di quelle indicate dal menzionato art. 27, escluse, in ogni caso, le operazioni aleatorie. I Monti predetti possono essere autorizzati dall'Ispettorato ad assumere servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale o comunale, nonche' servizi di cassa di Istituti. Enti od associazioni che hanno uno scopo di utilita' generale.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 32.
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