Regio decreto 1279/1939
Art. 28 — Il Monte che intende conseguire la facolta' di ricevere depositi deve presentare domanda all'Ispettorato
Art. 28. Il Monte che intende conseguire la facolta' di ricevere depositi deve presentare domanda all'Ispettorato. Alla domanda devono essere uniti i documenti seguenti: a) stato attivo e passivo del Monte alla fine del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda; b) dimostrazione del movimento delle operazioni di prestito su pegno durante l'ultimo triennio. L'Ispettorato, qualora non ritenga di dovere senz'altro respingere la domanda, invita il Monte ad esibire lo schema del nuovo statuto. Lo schema deve contenere, oltre quanto e' prescritto nell'art. 7, le indicazioni stabilite negli articoli seguenti. Con l'approvazione del nuovo statuto, ai sensi dell'art. 4 della legge, il Monte puo' iniziare la raccolta dei depositi.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
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