Regio decreto 1279/1939
Art. 26 — I Monti devono trasmettere all'Ispettorato i loro rendiconti annuali, entro un mese dalla data dell'approvazi…
Art. 26. I Monti devono trasmettere all'Ispettorato i loro rendiconti annuali, entro un mese dalla data dell'approvazione; essi devono inoltre inviare le situazioni semestrali entro i due mesi successivi alla fine del semestre a cui le situazioni si riferiscono. Le situazioni semestrali dei conti del 31 dicembre sono pubblicate nel «Bollettino» dell'Ispettorato. Con provvedimento dell'Ispettorato puo' essere stabilito un contributo a carico dei Monti per le spese occorrenti alla pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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