Regio decreto 1279/1939
Art. 20 — Le altre attivita' e le passivita' si descrivono con le indicazioni seguenti: a) la denominazione; b) l'ammon…
Art. 20. Le altre attivita' e le passivita' si descrivono con le indicazioni seguenti: a) la denominazione; b) l'ammontare; e) gli atti, ovvero i titoli in base ai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie o tavolari relative; d) la scadenza del credito o del debito o la data di cessazione dell'annualita' temporanea.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.