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Regio decreto 1279/1939

Art. 20 — Le altre attivita' e le passivita' si descrivono con le indicazioni seguenti: a) la denominazione; b) l'ammon…

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Art. 20. Le altre attivita' e le passivita' si descrivono con le indicazioni seguenti: a) la denominazione; b) l'ammontare; e) gli atti, ovvero i titoli in base ai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie o tavolari relative; d) la scadenza del credito o del debito o la data di cessazione dell'annualita' temporanea.

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