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Regio decreto 1279/1939

Art. 10 — Ciascuno dei sindaci ha facolta' di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle assemble…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/10parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 10. Ciascuno dei sindaci ha facolta' di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee degli associati; ha inoltre facolta' di procedere a tutti gli atti d'ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni. In ogni caso il sindaco deve: l) procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori del Monte con facolta' di prendere visione dei libri e registri; 2) procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale; 3) verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti interni; 4) riferire al Consiglio di amministrazione il risultato delle verifiche e stendere le relazioni nell'apposito libro, sottoscrivendole. Il Collegio dei sindaci deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura dei Monti.

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