Regio decreto 1156/1938
Art. 47 — Mensa dell'infermeria - Cuochi Infermeria
Art. 47. Mensa dell'infermeria - Cuochi Infermeria. 1. - Sulle Regie Navi con equipaggio superiore a 500 persone dove esiste infermeria e cucina infermeria, e' costituita una mensa infermeria cui partecipano i ricoverati e gli ammessi alla razione in contanti per ragioni di salute. 2. - A detta cucina e' assegnato un solo marinaio cuoco, al quale spetta lo stesso trattamento dei cuochi equipaggio.
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