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Regio decreto 1156/1938

Art. 44 — Personale per il servizio delle mense

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/44parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 44. Personale per il servizio delle mense. 1. - Alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelle in disponibilita' o allestimento, e' assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle Regie Navi. Mensa ammiraglio: se ammiraglio di Armata o ammiraglio di Squadra: 2 cuochi, 2 domestici; se ammiraglio di Divisione o contrammiraglio: 1 cuoco, 1 domestico. Mensa comandante di nave: 1 cuoco, 1 domestico. Mensa ufficiali: con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 domestico con piu' di 20 commensali: 2 cuochi, 2 domestici. Mensa unica sottufficiali: Sulle unita' di dislocamento non inferiore a 5000 tonnellate; fino a 50 commensali, 1 cuoco oltre 50 commensali, 2 cuochi. Mensa sottufficiali: Sulle unita' di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali: 1 marinaio funzionante da cuoco; oltre 25 commensali: 2 marinai funzionanti da cuochi. 2. - Alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, sommergibili, cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai funzionanti da cuoco o da domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre unita' minori, senza speciale aumento alle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero pero' puo' autorizzare per i cacciatorpediniere e le torpediniere di dislocamento non inferiore a 700 tonnellate l'imbarco di un cuoco borghese. 3. - Alle mense costituite sulle navi appoggio, in conformita' del n. 3 dell'art. 38, l'assegnazione del personale viene autorizzata e determinata volta per volta dal Ministero, in relazione al numero dei partecipanti alle mense stesse. 4. - Alle mense degli allievi della R. Accademia Navale provvede quell'Istituto mediante propri famigli da esso retribuiti. Per detto personale viene corrisposta alla mensa la razione viveri e il miglioramento vitto. 5. - In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per speciali circostanze, i cuochi e domestici borghesi possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da marinai funzionanti da cuoco o da domestico per disposizione del Ministero.

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