Regio decreto 1156/1938
Art. 42 — Dignitari dello Stato - Estranei alle amministrazioni dello Stato
Art. 42. Dignitari dello Stato - Estranei alle amministrazioni dello Stato. 1. - Le commissioni e deputazioni del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato e della Camera dei Deputati, i Ministri Segretari di Stato ed i Sottosegretari di Stato di passaggio su Regie Navi, partecipano alla mensa dell'Autorita' piu' elevata in grado e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per essi. E' in facolta' del Ministero di ordinare che sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello e Stato, qualora cio' sia giudicato opportuno. 2. - I senatori, i deputati, i membri del Gran Consiglio del Fascismo e i Ministri di Stato di passaggio, partecipano alla mensa dell'Autorita' piu' elevata in grado cui si corrisponde la quota individuale di trattamento tavola e razione viveri stabilita per la mensa stessa. 3. - I civili, non impiegati dello Stato, dei quali il Ministero ordina l'imbarco per missioni scientifiche, per garanzia del funzionamento di macchinario e materiali dell'industria privata non ancora consegnati alla Regia Marina o per altro motivo, hanno il trattamento stabilito volta per volta dal Ministero. 4. - Quando in seguito ad autorizzazione ministeriale o per circostanze eccezionali come stato di guerra, rivolgimenti politici, pubbliche calamita', raccolta di naufraghi, rimpatri di marittimi, e simili sono imbarcate persone di passaggio od e' loro dato ricovero, il comandante di bordo, d'accordo con le Autorita' locali o con i Regi Consoli, le assegna alle mense di bordo od alla mensa equipaggio secondo la rispettiva condizione sociale. 5. - Alle mense competono, per ciascun passeggero, gli assegni di vitto come per gli ordinari commensali, ed alla mensa dell'equipaggio competono la razione e gli assegni accessori di vitto stabiliti per i sottocapi e comuni. 6. - Qualora tra i passeggeri vi siano persone appartenenti alla stessa famiglia, queste partecipano tutte alla mensa cui e' aggregato il capo famiglia; le persone di servizio prendono i pasti col personale di servizio alla mensa stessa. Per i bambini di eta' inferiore ai 5 anni non competono assegni di vitto.
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