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Regio decreto 1156/1938

Art. 37 — Costituzione delle mense di bordo sulle navi in armamento e riserva

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/37parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 37. Costituzione delle mense di bordo sulle navi in armamento e riserva. I. - Sulle navi in armamento o in riserva ad eccezione delle barche a vapore ed unita' analoghe, sono costituite, a seconda dei casi, le seguenti mense: a) Mensa di ufficiale ammiraglio. E' costituita sulla nave che porta l'insegna del Comando e ne fanno parte, oltre al titolare, il capo di Stato Maggiore, il sottocapo di Stato Maggiore, il comandante di bandiera e l'ufficiale aiutante di bandiera. Vi prendono altresi' parte gli ufficiali ammiragli, generali e superiori, di grado piu' elevato od uguale al comandante della nave, che siano imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, nonche' gli ufficiali addetti alle Case militari dei Reali Principi, quando questi si trovino a bordo e prendano parte alla mensa in oggetto. La mensa continua a funzionare anche nel caso di assenza temporanea o di sbarco senza sostituzione dell'Ammiraglio Comandante della Forza navale. b) Mensa di comandante di nave. E' costituita esclusivamente sulle unita' comandate da capitano di vascello o di fregata, sulle quali non vi sia la mensa ammiraglio di cui alla lettera a). Non e' costituita sui cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere, sommergibili, cacciasommergibili e unita' minori anche se comandate da capitani di vascello o di fregata, salvo che il Ministero disponga altrimenti. Alla mensa del comandante partecipano gli ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, se di grado piu' elevato del comandante in 2° o ufficiale in 2°. c) Mensa ufficiali. Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo compresi quelli imbarcati con incarico eventuale o di passaggio qualora, in forza dei precedenti capoversi, non siano ammessi ad altra mensa. Vi partecipa inoltre il comandante di bordo in tutti i casi in cui non sia costituita la sua mensa a mente della precedente lettera b). Vi partecipano pure gli ufficiali capi servizio di Forza navale, nonche' gli aspiranti ufficiali e gli allievi della R. Accademia Navale, quando non sia costituita la mensa di cui alla lettera d). Il comandante in 2° che sostituisce il comandante anche se definitivamente sbarcato, continua a partecipare alla mensa ufficiali. d) Mensa allievi della R. Accademia Navale. E' costituita sulle navi scuola. e) Mense sottufficiali. Vi partecipano i sottufficiali imbarcati, quelli di passaggio e quelli, accasermati nonche' i sottocapi con le funzioni del grado superiore, conferite dall'autorita' competente. Sulle unita' di dislocamento non inferiore a 5000 tonnellate e' istituita la mensa unica per tutti i sottufficiali imbarcati.

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