Regio decreto 1156/1938
Art. 34 — Personale di passaggio su Regie navi destinato a sostituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni
Art. 34. Personale di passaggio su Regie navi destinato a sostituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni. (Tabella I) Il personale della Regia Marina costituente forze da sbarco o destinato a formare basi passeggere di operazioni, il quale sia imbarcato di passaggio su Regie navi o su navi noleggiate o requisite percepisce i soprassoldi di cui alla tabella I con l'osservanza delle norme di cui al titolo III del presente regolamento, purche' non contrastanti con quelle particolari indicate dalla tabella stessa. Qualora il personale predetto presti servizio a bordo riceve invece il trattamento previsto dall'art. 18 del presente regolamento, se piu' favorevole.
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