Regio decreto 1156/1938
Art. 32 — Personale militare imbarcato su navi della Regia Marina cedute temporaneamente in gestione a compagnie private
Art. 32. Personale militare imbarcato su navi della Regia Marina cedute temporaneamente in gestione a compagnie private. (Tabella G, n. 5). Il personale militare imbarcato su navi della Regia Marina cedute temporaneamente in gestione a ditte private, ha diritto ai soprassoldi indicati nella tabella G, n. 5 salvo che esistano speciali pattuizioni nelle convenzioni intervenute con gli armatori nel qual caso si applicano queste ultime. Gli assegni di vitto sono regolati dalle convenzioni stesse.
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