Regio decreto 1156/1938
Art. 1
REGOLAMENTO DEGLI ASSEGNI D'IMBARCO Art. 1. Assegni di imbarco. 1. - Gli assegni previsti dal presente regolamento sono emolumenti speciali dovuti al personale nelle destinazioni indicate dalle tabelle, per ciascuna giornata di presenza, nei casi e nelle misure fissate, salvo le eccezioni specificatamente stabilite. In navigazione se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data del giorno, essi sono corrisposti per una giornata in piu', mentre se si deve annullare un giorno, per detto giorno non sono corrisposti. 2. - Agli effetti della corresponsione degli assegni previsti dal presente regolamento i militari del C.R.E.M. trattenuti alle armi o richiamati dal congedo, sono considerati volontari o di leva a seconda della provenienza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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