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Regio decreto 596/1938

Art. 44 — R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, art. 1, 2, 3 e 4

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/44parte di Regio decreto 596/1938
Art. 44. (R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, art. 1, 2, 3 e 4). I luogotenenti generali, i consoli generali e i consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono, a domanda, conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di eta' o prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio. Essi pero' debbono sottoporsi ad un coso pratico accelerato di istruzione, secondo norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra; e hanno obbligo di prestate il servizio di prima nomina della durata di un mese, senza assegni, entro un anno dall'avvenuta nomina a sottotenente di complemento. Sono peraltro esentati dal servizio di prima nomina i luogotenenti generali, i consoli generali e i consoli - anche se nominati sottotenenti in base di altre disposizioni - che abbiano comandato una legione durante la Marcia su Roma.

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