Regio decreto 596/1938
Art. 42 — Testo unico 1929, art. 36
Art. 42. (Testo unico 1929, art. 36). I sottufficiali in congedo dell'arma dei carabinieri Reali che aspirino, in base all'art. 36, alla nomina ad ufficiale di complemento nella propria arma, debbono aver prestato il servizio in guerra, specificato nell'articolo stesso, col grado di brigadiere o di maresciallo e non aver superato 55 anni di eta'. La dichiarazione di idoneita' e' emessa, per ciascun aspirante, dalla commissione speciale di avanzamento esistente presso il comando generale dell'arma, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
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