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Regio decreto 596/1938

Art. 33 — Per i sottufliciali dei carabinieri Reali, ammessi nell'accademia quali allievi a norma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/33parte di Regio decreto 596/1938
Art. 33. Per i sottufliciali dei carabinieri Reali, ammessi nell'accademia quali allievi a norma dell'art. 2, n. 1°, lett. b), non oltre l'anno scolastico 1940-1941, il limite massimo di eta', stabilito per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dall'art. 1, n. 2°, e' portato da ventotto a trentadue anni.

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