Regio decreto 596/1938
Art. 25 — Legge 1 aprile 1935-XIII, n. 397, art. unico
Art. 25. (Legge 1 aprile 1935-XIII, n. 397, art. unico). (R. decreto-legge 21 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 7). Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati che ufficiali di complemento nell'arma di fanteria: 1° militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza; 2° militari di truppa e sottufficiali provenienti dal corpo Reale equipaggi marittimi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito; 3° militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'arma aeronautica; 4° militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza; 5° militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanita'. 6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.
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