Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 596/1938Art. 22
Regio decreto 596/1938

Art. 22 — R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 5

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/22parte di Regio decreto 596/1938
Art. 22. (R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 664, art. 5). L'anzianita' assoluta di nomina a sottotenente di complemento viene stabilita - indipendentemente dalla durata del servizio di prima nomina e dal turno cui l'ufficiale viene assegnato pel servizio stesso - al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'aspirante compie tre mesi di permanenza nel grado. L'anzianita' relativa di nomina ad aspirante ufficiale di complemento viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi. Tale anzianita' rimane immutata all'atto della nomina degli idonei a sottotenenti di complemento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 596/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.