Regio decreto 596/1938
Art. 17 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. l sub. 201
Art. 17. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. l sub. 201). Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e' tratto, con la carica di vice direttore, dai tenenti di cavalleria e di artiglieria, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste. I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale, cui siano successivamente assoggettati, possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni. Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria, debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame, in base alle norme stabilite con decreti dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste. Il personale direttivo dei centri rifornimento quadrupedi e' reclutato, con la carica di vice direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di capitano, scelti dal Ministero per la guerra. Per essere assegnati al personale dei centri rifornimento quadrupedi, con la carica di vice direttori, i capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro per la guerra. L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi e' definitiva.
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