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Regio decreto 596/1938

Art. 15 — Testo Unico 1929, art. 25

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/15parte di Regio decreto 596/1938
Art. 15. (Testo Unico 1929, art. 25). (R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 7). Possono effettuarsi col grado rivestito nei ruoli di complemento, ed in ogni caso con grado non superiore a quello di tenente, trasferimenti straordinari nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra, di ufficiali di complemento che si siano distinti in occasione di azioni belliche. L'ufficiale trasferito nei corpi sanitario e veterinario assume il grado di tenente anche se nel ruolo del complemento rivesta il grado di sottotenente. Possono altresi' effettuarsi nomine al grado di sottotenente in servizio permanente, per merito di guerra, di sergenti maggiori raffermati o ammessi a carriera continuativa e di marescialli di carriera, che si siano distinti in occasione di azioni belliche. La procedura relativa e l'attribuzione di anzianita', saranno stabilite dal regolamento. Per il riassorbimento delle eccedenze derivanti dai trasferimenti straordinari e dalla nomina di cui ai commi precedenti, si applica il disposto dell'art. 133 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Per l'avanzamento dei sottotenenti trasferiti in servizio permanente o nominati tali a norma del presente articolo, si applica il disposto dell'art. 7.

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