Regio decreto 596/1938
Art. 13 — R
Art. 13. R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 9). Nel corpo automobilistico, i posti annualmente vacanti nei gradi di subalterno sono devoluti con le norme stabilite dal regolamento e nella proporzione fissata dal Ministro per la guerra: a) in parte ai subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dai corsi regolari delle accademie militari o dai subalterni di complemento; b) in parte ai sottotenenti provenienti dai subalterni di complemento delle predette armi assegnati alle unita' automobilistiche; c) in parte ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unita' del corpo automobilistico, e dai sottufficiali specializzati automobilisti reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica R. esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli). I subalterni di cui alla lett. b), per conseguire il trasferimento nel corpo automobilistico, debbono aver frequentato, con esito favorevole, uno speciale corso della durata di mesi tre. Essi, ammessi nel corpo automobilistico, conservano il grado rivestito nell'arma di provenienza, ma assumono anzianita' di grado corrispondente alla data del decreto di trasferimento nel corpo stesso. La loro anzianita' relativa e' determinata nei modi stabiliti dall'art. 11 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali. I subalterni di cui alla lett. 6), aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico, debbono essere muniti dei titoli di studio di cui all'articolo 2, n. 2°, lett. a); superare apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento; avere due anni di anzianita' da ufficiale di complemento all'atto della nomina suddetta. Essi sono nominati sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso. Tale data non potra' in alcun caso essere anteriore a quella in cui sono stati trasferiti nel corpo automobilistico, nello stesso anno, i sottotenenti provenienti dai ruoli del servizio permanente. I sottotenenti reclutati a norma delle lettere a) e b) conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianita', nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione stabiliti dal regolamento. Ad essi si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 7 e quelle del primo e del secondo comma dell'articolo 8. Sono dispensati dalla frequenza dei corsi di applicazione predetti i sottotenenti provenienti dal servizio permanente che abbiano superato i corsi stessi nella rispettiva arma. I sottufficiali di cui alla lett. c), per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico, devono contare almeno sette anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo), di cui quattro almeno complessivamente presso reparti automobilistici od officine automobilistiche, ovvero presso reparti carristi o bersaglieri: essere stati designati dalle autorita' gerarchiche; aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale. I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non possono ricoprire piu' di un quarto dei posti devoluti annualmente ai subalterni da reclutare; non frequentano il corso di applicazione di cui all'art. 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera, limitata al grado di capitano. A tutti i sottotenenti, trasferiti o nominati tali nel corpo automobilistico a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 11.
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