Regio decreto 596/1938
Art. 1
Testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. Art. 1. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1). (R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV. n. 2179, art. 1). (R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 23). La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni: 1° essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico; 2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale: 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento; 32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, un. 2°, 3° e 4°, e 13; 32 anni per i tenenti del corpo sanitario e del corpo veterinario reclutati in base all'articolo 12; 36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1°; 36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda. Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso; 3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista; 4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra. I limiti di eta' di cui al precedente n. 2° sono aumentati, per coloro che ne abbiano diritto, del periodo di tempo calcolato a norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.
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Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- L. 1414/12 — Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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