Regio decreto 329/1938
Art. 97 — Alla diretta dipendenza del Capo del Governo e' istituto l'Ispettorato generale per la preparazione premilita…
Art. 97. Alla diretta dipendenza del Capo del Governo e' istituto l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, organo di coordinamento tra le Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare. Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le Forze armate, in guisa da darne organicita', coesione e continuita', vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione premilitare e postmilitare. Tale organo e' costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XII, n. 2149, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col campito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari sono designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonche' dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per la Gioventu' Italiana del Littorio. Gli ufficiali e funzionari statali ai quali sono conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continuano, per tutto il tempo che ne rimangono investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.
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