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Regio decreto 329/1938

Art. 92 — I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessio…

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Art. 92. I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni.

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