Regio decreto 329/1938
Art. 81 — L'autorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base a…
Art. 81. L'autorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 75 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 77 la rivedibilita' dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.
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