Regio decreto 329/1938
Art. 74 — Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chia…
Art. 74. Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi. Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunziati all'autorita' giudiziaria i quali appartengano a classe o contingente gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.
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