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Regio decreto 329/1938

Art. 56 — Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorn…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/56parte di Regio decreto 329/1938
Art. 56. Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformita' insanabili di cui all'art. 76 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 63 e salve, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 187.

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