Regio decreto 329/1938
Art. 5 — Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa,…
Art. 5. Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed iscritti nelle liste della leva di mare. Sono peraltro lasciati o restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima: 1° gli inscritti gia' arruolati nel Regio esercito, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, ramo terra, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, nella milizia forestale, portuale o stradale, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Italiana in servizio permanente effettivo, o comunque siano o siano gia' stati incorporati in altri corpi il cui servizio sia equiparato per legge, a quello obbligatorio di leva, o vi abbiano grado di ufficiale; 2° gli inscritti residenti all'estero che chiedono di fruire della speciale ferma adottata dal Regio esercito di cui all'art. 122; 3° gli inscritti che, all'atto della chiamata della leva di mare della propria classe di nascita, siano residenti o domiciliati in colonia; 4° gli inscritti in possesso del brevetto del corso premilitare di pilotaggio aereo o di motorista di aviazione; 5° gli inscritti in possesso del certificato di specializzazione aeronautica, o del brevetto di pilota civile di aeroplano; o che abbiano frequentato i corsi di volo a vela presso le scuole regolarmente costituite; nonche' gli inscritti che comprovino di aver lavorato per almeno sei mesi presso ditte dell'industria aeronautica; 6° gli inscritti per i quali sia dimostrato il difetto di requisiti per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali a prestar servizio nella Regia marina; 7° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi siano riformati; 8° gli inscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero della marina, di concerto con quello della guerra, determini il trasferimento alla leva di terra. Possono essere ripristinati alla leva di terra previo assentimento del Ministero della marina: 1° gli inscritti il cui padre o la persona a cui favore il titolo e' costituito, dimostri al Consiglio di leva marittimo, prima della visita medica dell'inscritto, che questi, fin dal giorno dell'apertura della leva, si trova nelle condizioni di famiglia di cui all'art. 85 del presente Testo unico, per uno dei titoli indicati nel manifesto di chiamata della leva marittima; 2° gli inscritti che, all'atto della chiamata alle armi, siano assegnati ai servizi sedentari.
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