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Regio decreto 329/1938

Art. 43 — Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: 1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre,…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/43parte di Regio decreto 329/1938
Art. 43. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: 1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune; 2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro comune; 3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio; 4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore; 5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune; 6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune; 7° i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune; 8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti. Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

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