Regio decreto 329/1938
Art. 30 — Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in al…
Art. 30. Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sara' destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento piu' vicino.
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