Regio decreto 329/1938
Art. 3 — Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i ma…
Art. 3. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno. Il Ministro per la guerra ha pero' facolta', quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano iscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.
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