Regio decreto 329/1938
Art. 28 — Le amministrazioni comunali delle citta' capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono …
Art. 28. Le amministrazioni comunali delle citta' capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.
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