Regio decreto 329/1938
Art. 26 — Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti
Art. 26. Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
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