Regio decreto 329/1938
Art. 211 — Ai militari arruolati in leve precedenti a quella del 1916 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti…
Art. 211. Ai militari arruolati in leve precedenti a quella del 1916 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti al R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1101, per quanto riguarda le ferme di leva. L'art. 170 e' applicabile anche in relazione alla categoria originaria o all'originario obbligo di ferma dei militari da richiamare.
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